Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la controparte – Dovere di probità e correttezza – Dovere di riservatezza – Comunicazione a terzi di una controversia in corso – Illecito deontologico.

L’avvocato che sveli a terzi l’esistenza di una controversia usando peraltro frasi in parte ironiche e in parte minacciose nei confronti della controparte, viola il dovere di correttezza e segretezza a cui ciascun professionista è tenuto. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura nei confronti del professionista che aveva manifestato l’esistenza di una controversia rivolgendosi alla controparte con frasi del tipo:” bravo, bravo….si ricordi che il giorno 19 maggio saremo davanti al giudice……..modificherò in suo danno la lettera…..”) (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Como, 14 giugno 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. PAURI), sentenza del 10 dicembre 2002, n. 194

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 194 del 10 Dicembre 2002 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Como, delibera del 14 Giugno 1999 (censura)
Giurisprudenza CNF

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