Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la controparte – Dovere di informazione – Dovere di comunicare emissione sentenza di condanna – Difensore d’ufficio in presenza di difensore di fiducia assente – Sussiste

Il dovere di correttezza e di diligenza, di cui il dovere di informazione esplicitamente previsto dall’art. 40 c.d. è espressione, impone, anche al difensore d’ufficio, di comunicare tempestivamente all’assistito l’avvenuta emissione di una sentenza, tanto più se di condanna, mettendolo così in condizione di valutare l’opportunità e la convenienza di interporre appello, altrimenti preclusagli in radice, a prescindere dalla inesistenza delle condizioni per proporre un’utile impugnazione, circostanza questa che può rilevare sul diverso piano della responsabilità professionale al fine di escluderla, ma non fa venire meno il dovere deontologico di informazione al cui adempimento il professionista è in ogni caso tenuto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 8 maggio 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BAFFA), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 85

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 85 del 19 Ottobre 2010 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 08 Maggio 2007
Giurisprudenza CNF

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