L’avvocato che nel corso di un procedimento giudiziario usi espressioni offensive e minacciose nei confronti della controparte pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante a nulla valendo in materia deontologica l’esimente prevista dall’articolo 599 c.p.; la eventuale provocazione subita può, infatti, essere considerata solo come possibile attenuante ai fini della riduzione della sanzione. (Nella specie in considerazione della grave provocazione ricevuta e dello stato di ira determinato dalla alligazione in sospetto della deposizione resa dal proprio figlio, la sanzione della sospensione per mesi tre è stata sostituita dalla più lieve sanzione della censura) (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 4 luglio 2000).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 246 del 03 Novembre 2004 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 04 Luglio 2000 (sospensione)
0 Comment