Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che azioni un pignoramento presso terzi per una somma molto maggiore di quella dovuta dal debitore, senza alcuna legittima ragione che possa giustificare un tale onere. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 18 luglio 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. PETIZIOL), sentenza del 4 febbraio 2004, n. 15
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 15 del 04 Febbraio 2004 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 18 Luglio 2002 (avvertimento)
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