Nel conflitto tra il diritto di svolgere la difesa giudiziale nel modo più largo e insindacabile e il diritto della controparte al decoro e all’onore prevale il primo salvo l’ipotesi in cui le espressioni offensive siano gratuite, ossia non abbiano relazione con l’esercizio di difesa e siano oggettivamente ingiuriose; pertanto pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, in una memoria difensiva, per una causa di separazione, usi espressioni offensive e dal contenuto diffamatorio nei confronti della controparte, a nulla rilevando che il cliente le abbia condivise. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 9 luglio 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ORSONI), sentenza del 17 gennaio 2005, n. 7
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 7 del 17 Gennaio 2005 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 09 Luglio 2000 (avvertimento)
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