Nel conflitto tra il diritto a svolgere la difesa giudiziale nel modo più largo e insindacabile e il diritto della controparte e del suo difensore all’onore, prevale il primo salvo le ipotesi in cui le espressioni offensive siano gratuite, ossia non abbiano relazione con l’esercizio del diritto di difesa; tuttavia non sussiste responsabilità disciplinare nel caso in cui le suddette espressioni, pur non trovandosi in rapporto di necessità con le esigenze della difesa, presentino un attinenza con l’oggetto della controversia e costituiscano un strumento per indirizzare la decisione del giudice. (Nella specie sono stati assolti i professionisti che nella memoria conclusionale avevano scritto nei confronti del collega di controparte “già giudicato -pregiudicato- culturalmente immorale anche sotto il profilo professionale in provvedimenti definitivi di giudici penali”). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 14 giugno 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. ITALIA), sentenza del 29 maggio 2003, n. 110
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 110 del 29 Maggio 2003 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 14 Giugno 2001
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