Non integra illecito disciplinare il contegno del professionista che, ritenendo di operare con il consenso del collega avversario, in buona fede contatti direttamente la controparte al fine di comporre in via transattiva il giudizio pendente tra la stessa ed il proprio assistito. Invero, la consapevolezza di operare con il consenso del collega esclude la volontà cosciente dell’azione e, dunque, il presupposto soggettivo della responsabilità disciplinare, alla quale sempre va ricollegata la coscienza e la volontà dell’azione. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. Torino, 15 dicembre 2005).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 214 del 20 Dicembre 2007 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 15 Dicembre 2005
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