Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la controparte – Contatti diretti – Illecito deontologico – Esclusione.

Deve ritenersi immune da responsabilità di natura disciplinare il comportamento dell’avvocato che, parte nel giudizio all’esito del quale sia stata emessa in suo favore la condanna di controparte al rimborso delle spese, indirizzi un invito al pagamento delle stesse direttamente alla controparte e non al Collega, trattandosi di richiesta rivolta da una “parte” ad un’altra; invero, altra cosa è l’attività difensiva, altra cosa è la cura dei propri interessi, giacché il contatto diretto tra parti ha regole diverse rispetto a quello tra difensore e parte. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ancona, 22 ottobre 2004).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. MARTUCCELLI), sentenza del 29 maggio 2006, n. 30

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 30 del 29 Maggio 2006 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Ancona, delibera del 22 Ottobre 2004
Giurisprudenza CNF

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