L’avvocato che, malgrado la volontà esplicita della controparte di eseguire il provvedimento di condanna agisca nei confronti della stessa per l’esecuzione e rifiuti un assegno inviatogli a pagamento di quanto dovuto, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza a cui ciascun professionista è tenuto. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 28 ottobre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. RUGGIERI), sentenza del 23 maggio 2002, n. 68
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 68 del 23 Maggio 2002 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera del 28 Ottobre 1999 (avvertimento)
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