Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che trattenga le somme date in pagamento dal debitore e successivamente notifichi comunque l’atto di precetto, e richieda il pignoramento per un importo maggiore di quanto dovuto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 4 marzo 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. RUGGIERI), sentenza del 23 maggio 2002, n. 69
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 69 del 23 Maggio 2002 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 04 Marzo 1999
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