Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la controparte – Accanimento giudiziale – pluralità di azioni – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che nei rapporti con la controparte ponga in essere molteplici azioni giudiziali per ottenere il pagamento di fatture relative al medesimo rapporto obbligatorio, facendo, peraltro, aumentare l’entità del suo credito. (Nella specie l’avvocato, ricevuto un assegno privo della firma di girata, piuttosto che rimetterlo al traente per la regolarizzazione della stessa, presentava ulteriore istanza monitoria ottenendo per le somme che costituivano il credito un altro provvedimento ingiuntivo). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Caltanisetta, 5 ottobre 1996).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. FRANCO), sentenza del 16 giugno 2003, n. 153

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 153 del 16 Giugno 2003 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Caltanissetta, delibera del 05 Ottobre 1996
Giurisprudenza CNF

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