Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che ometta di comunicare al debitore l’esatto ammontare del debito vantato dal creditore suo assistito, e proceda invece alla notifica di un atto di precetto per ottenerne il pagamento. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ancona, 16 giugno- 10 dicembre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. CASALINI), sentenza del 13 luglio 2001, n. 159
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 159 del 13 Luglio 2001 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Ancona, delibera del 10 Dicembre 1997
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