Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la controparte – Accanimento giudiziale – Invio di precetto al debitore che aveva dichiarato la disponibilità a pagare – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che notifichi un atto di precetto nei confronti della controparte debitrice che abbia espressa la sua disponibilità a saldare il debito. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Emilia, 28 giugno 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. ITALIA), sentenza del 24 dicembre 2002, n. 213

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 213 del 24 Dicembre 2002 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Reggio Emilia, delibera del 28 Giugno 1999 (censura)
Giurisprudenza CNF

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