Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, per ottenere il pagamento dovuto dalla controparte rediga e notifichi un atto di citazione in cui, nelle conclusioni, chieda al giudice la pubblicazione delle decisioni di condanna, e a cui accluda un bollettino di conto corrente postale già compilato, con l’intimazione di pagare a pena del proseguimento dell’azione con ulteriore aggravio di spese. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 6 dicembre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PANUCCIO), sentenza del 27 giugno 2003, n. 204
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 204 del 27 Giugno 2003 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 06 Dicembre 1999 (censura)
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