Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di provvedere al pagamento delle prestazioni procuratorie affidate al collega domiciliatario, da lui direttamente incaricato, e non dia chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento. (Nella specie, in considerazione della volontà di ravvedimento, la sanzione della censura è stata sostituita dalla più lieve sanzione dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 14 aprile 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. SALIMBENE), sentenza del 29 aprile 2003, n. 77
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 77 del 29 Aprile 2003 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 14 Aprile 2002 (censura)
0 Comment