Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con il cliente – Induzione del cliente in errore – Commistione d’interessi – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che, operando una illecita commistione di interessi, usi strumentalmente la professione per indurre in errore il cliente e lo convinca ad investire in un affare che lo stesso avvocato sapeva essere rovinoso, creandogli notevoli danni economici. (Nella specie il professionista aveva indotto il cliente ad investire in una società di cui lo stesso avvocato era socio e procuratore generale e che sapeva essere in gravi difficoltà economiche. È stata confermata la sanzione della cancellazione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 21 gennaio 1993).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. D’ARLE), sentenza del 18 novembre 1998, n. 159

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 159 del 18 Novembre 1998 (respinge) (cancellazione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 21 Gennaio 1993 (cancellazione)
Giurisprudenza CNF

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