L’avvocato che, avulse da ogni esigenza difensiva, usi espressioni sconvenienti ed offensive verso il C.d.O. e verso il collega di controparte pone in esser un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità a cui ciascun professionista è tenuto. (Nella specie, anche in considerazione della situazione di forte contrasto emotivo vissuto dal professionista, la sanzione della sospensione per mesi sei è stata sostituita con la sanzione della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Caltanisetta, 5 ottobre 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. FRANCO), sentenza del 16 giugno 2003, n. 153
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 153 del 16 Giugno 2003 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Caltanissetta, delibera del 05 Ottobre 1996 (sospensione)
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