Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di colleganza, l’avvocato che ritardi nella esibizione di documenti richiesti dal C.d.O. a seguito di un esposto pubblicato a suo carico. (Nella specie, in considerazione della riconosciuta mancanza di responsabilità disciplinare su un capo di incolpazione la sanzione della censura è stata sostituita dalla più lieve sanzione dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 15 novembre 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. VERMIGLIO), sentenza del 5 luglio 2004, n. 145
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 145 del 05 Luglio 2004 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera del 15 Novembre 2002 (censura)
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