Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con il C.d.O. – Indagini preliminari – Omessi chiarimenti al C.d.O. – Illecito deontologico.

L’avvocato che, nella fase delle indagini preliminari, ometta di fornire chiarimenti al C.d.O. pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo dei principi di solidarietà e collaborazione con il consiglio di appartenenza, per i quali il professionista è tenuto al rispetto delle disposizioni impartite dai competenti organi nella attuazione delle proprie finalità istituzionali. (Nella specie la sanzione della censura è stata sostituita dalla sanzione dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 21 aprile 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. RUGGIERI), sentenza del 13 maggio 2002, n. 55

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 55 del 13 Maggio 2002 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 21 Aprile 1997 (censura)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment