Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con il C.d.O. – Espressioni offensive verso il C.d.O. – Illecito deontologiche.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che alla richiesta di chiarimenti relativi ad un esposto risponda al C.d.O. irrisoriamente con una poesia satirica mettendo così in discussione la serietà della procedura e dell’organo emanante. (Nella specie la sanzione della censura è stata sostituita dalla più lieve sanzione dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Avellino, 11 ottobre 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. ORSONI), sentenza del 20 marzo 2003, n. 15

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 15 del 20 Marzo 2003 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Avellino, delibera del 11 Ottobre 1999 (censura)
Giurisprudenza CNF

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