Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante e non in violazione del dovere di collaborazione con l’ordine l’avvocato che, richiesto, fornisca chiarimenti al C.d.O. a nulla rilevando ai fini del dovere di collaborazione l’eventualità che egli nella missiva indirizzata all’ordine si sia riservato di adire le vie legali. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pesaro, 15 gennaio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. RUGGIERI), sentenza del 27 giugno 2003, n. 209
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 209 del 27 Giugno 2003 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Pesaro, delibera del 15 Gennaio 1999
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