L’avvocato che trattenga illegittimamente un libretto di risparmio al portatore avuto in via fiduciaria dal cliente affinché provvedesse al pagamento delle sue spese funerarie pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di probità e decoro a cui ciascun professionista è tenuto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucera, 14 luglio 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. EQUIZZI), sentenza del 17 luglio 2002, n. 109
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 109 del 17 Luglio 2002 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Lucera, delibera del 14 Luglio 2000
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