Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che chieda compensi professionali a soggetti dai quali non aveva ricevuto alcun mandato professionale. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura nei confronti dell’avvocato che addiveniva ad un accordo transattivi per conto del suo cliente e poi chiedeva il pagamento delle proprie spettanze professionali anche alla controparte). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 13 luglio 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. SALIMBENE), sentenza del 12 luglio 2004, n. 155
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 155 del 12 Luglio 2004 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera del 13 Luglio 2002 (censura)
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