L’avvocato che tenti con lettere minacciose di turbare la serenità dei testi di controparte, richieda al cliente compensi eccessivi non decurtando le somme già ricevute in acconto, e, a seguito alla rinuncia al mandato, ometta di informare il cliente della successiva udienza, costringendo lo stesso alla riassunzione del giudizio, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza, informativa e lealtà a cui ciascun professionista è tenuto. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisioni C.d.O. di Viterbo, 3 settembre 2000, 9 gennaio 2001, 14 giugno 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. EQUIZZI), sentenza del 29 maggio 2003, n. 99
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 99 del 29 Maggio 2003 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Viterbo, delibera del 14 Giugno 2001 (sospensione)
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