Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i terzi – Omesso adempimento delle obbligazioni assunte – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che non provveda all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi (anche se in relazione ad un obbligo fideiussorio). (Nella specie la sanzione della sospensione per mesi quattro è stata ridotta a mesi due). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 5 aprile 2000).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. DANOVI), sentenza del 18 dicembre 2001, n. 286

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 286 del 18 Dicembre 2001 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 05 Aprile 2000 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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