Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che ometta di adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi, sebbene abbia promesso di provvedere. (Nella specie, in considerazione dell’assoluzione su un capo di incolpazione, e del carattere strettamente privato e dell’esiguo ammontare del debito contratto, è stata ritenuta congrua la sanzione della censura, in sostituzione della sanzione della sospensione per mesi tre). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 20 luglio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. VINATZER), sentenza del 7 ottobre 2000, n. 111
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 111 del 07 Ottobre 2000 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 20 Luglio 1999 (sospensione)
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