Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i terzi – Obbligo di provvedere all’adempimento delle obbligazioni assunte – Emissione di assegni privi di copertura – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che emetta, in modo continuativo, assegni privi di copertura, non adempiendo alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi, a nulla rilevando l’eventualità che tali obbligazioni siano state contratte per avvantaggiare i propri clienti. (Nella specie, anche in considerazione della volontà di adempimento e della buona fede, la sanzione della sospensione è stata ridotta da mesi tre a mesi due). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ascoli Piceno, 7 marzo 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Perchinunno), sentenza del 10 marzo 1999, n. 16

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 16 del 10 Marzo 1999 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Ascoli Piceno, delibera del 07 Marzo 1997 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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