Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i terzi – Obbligo di adempiere le obbligazioni assunte – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che non adempia alle obbligazioni assunte, esponendosi anche ad azioni giudiziarie da parte dei suoi creditori. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 2 dicembre 1994).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. GAZZARA), sentenza del 13 maggio 1998, n. 46

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 46 del 13 Maggio 1998 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Padova, delibera del 02 Dicembre 1994
Giurisprudenza CNF

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