aL’avvocato che emetta cambiali sistematicamente andate in protesto pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di probità e decoro propri della classe forense. (Nella specie in considerazione della situazione personale, del ravvedimento e della volontà di riscatto la sanzione della sospensione per mesi due è stata sostituita con la sanzione della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 2 dicembre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. FRANCO), sentenza del 7 ottobre 2000, n. 110
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 110 del 07 Ottobre 2000 (accoglie) (archiviazione)- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 02 Dicembre 1997 (sospensione)
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