Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i terzi – Mancanza di mandato – Omesso svolgimento di attività – Illecito deontologico – Non sussiste.

È deontologicamente corretto il comportamento del professionista che, non avendo ricevuto un mandato ad litem, non svolga alcuna attività difensiva. (Accoglie il ricorso avverso decisione del C.d.O. di Ancona, 1° marzo 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. BASSU), sentenza del 12 dicembre 2001, n. 267

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 267 del 12 Dicembre 2001 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Ancona, delibera del 01 Marzo 1999
Giurisprudenza CNF

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