Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i terzi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Missiva in cui si invitava un terzo a tenersi a disposizione se eventualmente chiamato come testimone – Illecito deontologico – Insussistenza.

Non pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che inviti con una missiva, un terzo possibile testimone, a rimanere a disposizione e ad indicare la propria residenza e i propri dati anagrafici ai fini di una eventuale testimonianza. (Nella specie il professionista è stato assolto). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 23 giugno 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PACE), sentenza del 20 giugno 2005, n. 89

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 89 del 20 Giugno 2005 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 23 Giugno 2003
Giurisprudenza CNF

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