Nell’ipotesi di uso di espressioni sconvenienti ed offensive è necessario valutare, ai fini della determinazione della responsabilità disciplinare, sia l’elemento oggettivo che quello soggettivo inteso come animus iniurandi; pertanto non commette illecito disciplinare il professionista che usi in un atto defensionale espressioni forti verso un terzo, se le stesse presentino una attinenza con l’oggetto della controversia e costituiscano comunque uno strumento per indirizzare la decisione del giudice. (Nella specie è stato assolto il professionista che, in uno scritto defensionale, aveva usato espressioni forti di critica nei confronti dell’amministratore di cui chiedeva la revoca). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Siracusa, 23 novembre 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. MIRIGLIANI), sentenza del 20 febbraio 2003, n. 3
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 3 del 20 Febbraio 2003 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Siracusa, delibera del 23 Novembre 2001
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