Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che per ragioni di profitto ponga le proprie conoscenze professionali e la dignità della toga al servizio di interessi criminali, partecipando attivamente ad una truffa per la vendita illegittima di un bene. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi dieci nei confronti dell’avvocato che al fine di commettere una truffa induceva un notaio ad attestare falsamente, in una procura a vendere, che la firma apposta su una procura fosse autentica, e utilizzava, in concorso con altri, la predetta procura per alienare all’insaputa del proprietario il bene, incassando le somme ricevute per la vendita). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 26 novembre 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. VERMIGLIO), sentenza del 23 aprile 2004, n. 101
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 101 del 23 Aprile 2004 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Padova, delibera del 26 Novembre 2002 (sospensione)
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