Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, lesivo del decoro della classe forense, l’avvocato che subisca un procedimento di sfratto per morosità e che rilasci in pagamento alla locatrice titoli non onorati e successivamente protestati. (Nella specie, in considerazione dei problemi familiari e di salute dell’incolpato, la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per mesi quattro è stata sostituita con quella della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 9 giugno 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. MATTESI), sentenza del 28 dicembre 1999, n. 286
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 286 del 28 Dicembre 1999 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 09 Giugno 1998 (sospensione)
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