Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di correttezza e probità a cui ciascun professionista è tenuto, l’avvocato che richieda un compenso professionale adducendo una presunta attività di mediazione, prestata in modo del tutto spontaneo e non richiesto, e peraltro non percepita dalle parti interessate come attività professionale di mediazione. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento all’avvocato che, come tifoso e non evidenziando il suo ruolo professionale e la sua attività di mediazione, si era fatto promotore e aveva sollecitato un nuovo ingaggio nei confronti di un precedente allenatore). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 9 giugno 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. SALDARELLI), sentenza del 24 dicembre 2002, n. 212
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 212 del 24 Dicembre 2002 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 09 Giugno 2002 (avvertimento)
0 Comment