Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che usi in scritti difensivi espressioni offensive nei confronti dei magistrati. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della censura nei confronti del professionista che aveva dato del bugiardo al giudice). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bassano del Grappa, 11 novembre 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. GAZZARA), sentenza del 28 dicembre 1999, n. 272
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 272 del 28 Dicembre 1999 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Bassano del Grappa, delibera del 11 Novembre 1998 (censura)
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