Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che usi in scritti difensivi espressioni offensive nei confronti dei magistrati. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della censura nei confronti del professionista che aveva dato del bugiardo al giudice). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 30 settembre 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. SICILIANO, rel. SICILIANO), sentenza del 13 dicembre 2000, n. 259
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 259 del 13 Dicembre 2000 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 30 Settembre 1996 (censura)
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