Rapporti con i magistrati – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive in scritti difensivi – Illecito deontologico – Ipotesi di insussistenza.

Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto l’avvocato che usi in una memoria difensiva espressioni forti verso il collegio arbitrale se dall’analisi delle stesse e dal contesto difensivo in cui erano state poste debbano considerarsi una critica dura ma coerente con le risultanze processuali e il comportamento delle parti. (Nella specie è stato ritenuto non responsabile disciplinarmente l’avvocato che nella memoria relativa ad una causa di impugnazione del lodo arbitrale dichiarava”..ci ha pensato l’ineffabile collegio arbitrale che…”). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Modena, 11 dicembre 2000).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. BUCCICO, rel. GRIMALDI), sentenza del 13 ottobre 2004, n. 216

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 216 del 14 Ottobre 2004 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Modena, delibera del 11 Dicembre 2000
Giurisprudenza CNF

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