Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i magistrati – Espressioni sconvenienti ed offensive – Scriminante diritto di critica – Limiti

L’avvocato, nell’ambito della propria attività difensiva, può e deve esporre con vigore le ragioni del proprio assistito, utilizzando tutti gli strumenti processuali di cui dispone. A tale ampiezza dei mezzi difensivi si contrappone tuttavia, quale limite invalicabile, il divieto di assumere atteggiamenti o comportamenti sconvenienti e in violazione del codice deontologico forense, che impone al professionista di mantenere con il Giudice un rapporto improntato alla dignità e al rispetto sia della persona del giudicante che del suo operato.
Costituisce espressione di un colorito convincimento dell’erronea determinazione di un magistrato nei limiti del diritto di patrocinio e difesa l’uso di espressioni, sebbene colorite nella forma, al più inopportune ma certamente prive in sé di elementi offensivi, configurandosi in tal caso la scriminante del diritto di critica ai provvedimenti assunti dal giudice. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vibo Valentia, 16 febbraio 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. PISANO), sentenza del 18 luglio 2011, n. 110

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 110 del 18 Luglio 2011 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Vibo Valentia, delibera del 16 Febbraio 2009
Giurisprudenza CNF

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