Nel caso in cui il p.m., nel corso di un’udienza preliminare di un processo penale, inviti il ricorrente a mantenere la calma utilizzando una espressione del tutto fuori luogo quando l’avvocato intervenga per far presente al giudice gli errori in cui questo sia incorso, il professionista, pur a fronte di comportamenti senz’altro non corretti, deve dimostrare uno stile diverso e di grande dignità. La “provocazione” subita, invero, non può costituire un esimente sul piano disciplinare, né giustificare e rendere neutra una reazione che travalichi i limiti della correttezza mediante l’utilizzo di un’espressione sconveniente (intesa come uso di un lessico rozzo) ed offensiva (intesa come intenzionale lesione dell’onore e decoro altrui). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 16 febbraio 2009)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. SICA), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 153
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 153 del 04 Ottobre 2011 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 16 Febbraio 2009
0 Comment