Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i magistrati – Espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico.

Il diritto di critica nei confronti di qualsiasi provvedimento giudiziario fa parte delle facoltà inalienabili del difensore, entro il limite, tuttavia, al di là del quale tale facoltà lascia il posto all’obbligo del rispetto della dignità dell’interlocutore. L’individuazione di siffatta linea di discrimine costituisce il risultato di una valutazione di merito che va condotta caso per caso. Deve ritenersi disciplinarmente rilevante l’affermazione del professionista, contenuta nel verbale di un procedimento civile, che inviti il Giudice a leggere le carte prima di emettere ordinanze inique, trattandosi di affermazione che imputa al magistrato la grave negligenza di aver assunto una decisione senza la previa valutazione degli argomenti risultanti dagli scritti difensivi, con il risultato, parimenti imputatogli, di aver danneggiato una parte (nella specie, è stata ritenuta adeguata la sanzione minima dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 27 settembre 2004).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ITALIA), sentenza del 5 ottobre 2006, n. 88

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 88 del 05 Ottobre 2006 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 27 Settembre 2004 (avvertimento)
abc, Giurisprudenza CNF

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