Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i magistrati – Espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico.

Va confermata la sanzione della censura comminata al professionista che, in un proprio scritto difensivo, abbia adoperato nei confronti del giudice espressioni di natura sconveniente ed inutilmente offensive (nel caso si specie, nella memoria veniva espresso il concetto secondo cui sarebbe stato più opportuno che il giudice svolgesse un altro mestiere, se non in grado di svolgerlo con il distacco necessario). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 18 novembre 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PERFETTI), sentenza del 5 ottobre 2006, n. 83

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 83 del 05 Ottobre 2006 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 18 Novembre 2003
abc, Giurisprudenza CNF

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