Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i magistrati – Espressioni offensive e disdicevoli – Illecito deontologico – Sussiste – Stato d’ira – irrilevanza ai fini della responsabilità.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che in udienza, verso i magistrati, usi espressioni sconvenienti ed offensive estranee alle esigenze difensive, a nulla rilevando, ai fini della responsabilità disciplinare, che il comportamento tenuto sia stato conseguente dello stato d’ira giustificato dalle ingiustizie subite, potendo tale ipotesi rilevare ai soli fini della determinazione della sanzione. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trani, 16 dicembre 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DE MICHELE), sentenza del 17 gennaio 2005, n. 4

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 4 del 17 Gennaio 2005 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 16 Dicembre 2003 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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