Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che usi nei confronti di un magistrato espressioni offensive e denigratorie. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento nei confronti dell’avvocato che aveva accusato il giudice di: “faziosa preferenza”, “tracotanza”, “insolenza”, “complessiva e molteplice incuria”). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 11 novembre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. RUGGIERI), sentenza del 13 maggio 2002, n. 46
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 46 del 13 Maggio 2002 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 11 Novembre 1997 (avvertimento)
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