L’avvocato che in udienza, nell’esercizio della difesa, usi espressioni offensive e calunniose nei confronti del magistrato pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità a cui ciascun professionista è tenuto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Parma, 10 luglio 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. SGROMO), sentenza del 23 ottobre 2000, n. 128
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 128 del 23 Ottobre 2000 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Parma, delibera del 10 Luglio 1997
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