Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i magistrati – Espressione a mezzo stampa di critiche sull’operato del P.M. – Illecito deontologico – Non sussiste.

Pone in essere un comportamento non rilevante disciplinarmente, in quanto non lesivo né della dignità né del decoro dell’intera classe forense, il professionista che esprima, nel corso di un’intervista, dissenso e forti critiche sul modo di conduzione dell’indagine e sul teorema accusatorio.(Nella specie il C.N.F. ha rilevato che nelle dichiarazioni rese alla stampa non si rinvenivano parole ingiuriose nei confronti del P.M. bensì opinioni e valutazioni, anche polemiche, finalizzate ad evidenziare l’infondatezza dell’accusa elevata nei confronti del cliente del professionista e la disparità di trattamento riservato ad altri, asseritamente meritevoli di addebiti penali non perseguiti). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Patti, 23 febbraio 1995).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PETIZIOL), sentenza del 13 maggio 1998, n. 48

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 48 del 13 Maggio 1998 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Patti, delibera del 23 Febbraio 1995
Giurisprudenza CNF

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