Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i magistrati e con gli ausiliari – Espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti del CTU – Illecito deontologico.

Viola i doveri di dignità e decoro e va sanzionato con la misura della censura il comportamento del legale che, in pendenza di un procedimento giudiziario, invii al C.t.u. una missiva personale con la quale, contestandone l’operato al di fuori del giudizio, trascenda in espressioni offensive, apprezzamenti gratuiti e critiche professionali, in tal modo venendo altresì meno al dovere di autonomia ed indipendenza che caratterizzano l’esercizio della professione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 30 marzo 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. GRIMALDI), sentenza del 13 novembre 2008, n. 152

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 152 del 13 Novembre 2008 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 30 Marzo 2005
abc, Giurisprudenza CNF

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