Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Uso di espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e contrario ai principi della deontologia forense l’avvocato che usi, ancorchè provocato, espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti di un collega negli atti di causa. (Nella specie la sanzione disciplinare della censura è stata sostituita con quella più lieve dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O di Ragusa, 21 aprile 1998).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. SICILIANO), sentenza del 13 dicembre 2000, n. 245

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 245 del 13 Dicembre 2000 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Ragusa, delibera del 21 Aprile 1998 (censura)
Giurisprudenza CNF

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