Pone in essere un comportamento lesivo dei doveri di lealtà e correttezza l’avvocato che usi espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti del collega di controparte. (Nella specie il professionista aveva accusato immotivatamente il collega di falsità ed invenzioni di fronte ad una normale lettera di contestazione su incarico del cliente). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisone C.d.O. di Bergamo, 23 gennaio 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Vinatzer), sentenza del 10 luglio 1997, n. 86
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 86 del 10 Luglio 1997 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 23 Gennaio 1996
0 Comment