A prescindere dalla legittimità di una doppia richiesta di distrazione delle spese processuali e della relativa applicabilità all’ipotesi di successione nella difesa allorquando ciascuna dichiarazione-richiesta venga effettuata in costanza di mandato, va esclusa la responsabilità disciplinare dell’avvocato che, esercitando legittimamente la sua facoltà di richiedere la distrazione, non incassi le spese dell’intero giudizio, ma solo quelle riflettenti la propria attività, senza pertanto trattenere alcuna somma di pertinenza del collega che l’abbia preceduto nella difesa. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 1 ottobre 2008)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BIANCHI), sentenza del 12 maggio 2010, n. 15
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 15 del 12 Maggio 2010 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 01 Ottobre 2008
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